Convenzione
Art. 28
FONTI SIGILLATE RITIRATE DAL SERVIZIO
In vigore dal 8 gen 2006
- FONTI SIGILLATE RITIRATE DAL SERVIZIO
1. Ciascuna Parte contraente adotta, nel suo diritto interno, le misure necessarie affinché la custodia, il ricondizionamento o lo stoccaggio definitivo delle fonti sigillate non più in servizio siano effettuati in modo sicuro.
2. Una Parte contraente autorizza il rientro sul suo territorio di fonti sigillate ritirate dal servizio quando abbia accettato, in base alla propria legislazione, che tali fonti siano rispedite ad un fabbricante abilitato a ricevere ed a detenere le fonti sigillate non più in servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-28