Convenzione

Art. 30

RIUNIONI DI ESAME

In vigore dal 8 gen 2006
- RIUNIONI DI ESAME 1. Le Parti contraenti tengono riunioni per esaminare i rapporti presentati in applicazione dell'. 2. In ogni riunione di verifica, le Parti contraenti: i) stabiliscono la data della successiva riunione di esame, l'intervallo fra le riunioni di esame non dovendo oltrepassare tre anni; ii) possono riesaminare gli arrangiamenti adottati ai sensi del paragrafo 12 dell' ed adottare revisioni mediante consenso, salvo diversa disposizione delle Regole di procedura. Esse possono inoltre emendare per consenso le Regole di procedura e le Regole finanziarie. 3. In ogni riunione di esame, ciascuna Parte contraente ha una ragionevole possibilità di discutere i rapporti presentati dalle altre Parti contraenti e di chiedere chiarimenti al riguardo.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-30

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RIUNIONI DI ESAME (Art. 30 Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997.) — Testo vigente | Portale Normativo