Convenzione

Art. 22

RISORSE UMANE E FINANZIARIE

In vigore dal 8 gen 2006
- RISORSE UMANE E FINANZIARIE Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinché: i) il personale qualificato necessario sia disponibile per le attività connesse alla sicurezza, per tutta la durata di vita utile di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; ii) risorse finanziarie sufficienti siano disponibili per garantire la sicurezza degli impianti di smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, per tutta la durata di vita utile e per il declassamento; iii)siano prese disposizioni finanziarie per garantire la continuità dei controlli istituzionali e di misure di sorveglianza appropriate per tutto il tempo in cui saranno ritenuti necessari dopo la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-22

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RISORSE UMANE E FINANZIARIE (Art. 22 Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997.) — Testo vigente | Portale Normativo