Convenzione
Art. 22
RISORSE UMANE E FINANZIARIE
In vigore dal 8 gen 2006
- RISORSE UMANE E FINANZIARIE
Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinché:
i) il personale qualificato necessario sia disponibile per le attività connesse alla sicurezza, per tutta la durata di vita utile di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
ii) risorse finanziarie sufficienti siano disponibili per garantire la sicurezza degli impianti di smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, per tutta la durata di vita utile e per il declassamento;
iii)siano prese disposizioni finanziarie per garantire la continuità dei controlli istituzionali e di misure di sorveglianza appropriate per tutto il tempo in cui saranno ritenuti necessari dopo la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-22