Convenzione

Art. 18

MISURE APPLICATIVE

In vigore dal 8 gen 2006
- MISURE APPLICATIVE Ciascuna Parte contraente adotta nel suo diritto interno, le misure legislative regolamentari amministrative e le altre norme necessarie per adempiere ai suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-18

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MISURE APPLICATIVE (Art. 18 Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997.) — Testo vigente | Portale Normativo