Convenzione

Art. 16

USO DEGLI IMPIANTI

In vigore dal 8 gen 2006
- USO DEGLI IMPIANTI Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinché: i) l'autorizzazione ad utilizzare un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi sia basata sulle valutazioni appropriate di cui all', e subordinata all'esecuzione di un programma di entrata in servizio comprovante che l'impianto, nella sua costruzione, è conforme ai requisiti di progettazione e di sicurezza; ii) limiti e condizioni di esercizio derivanti da prove, dall'esperienza scaturita dall'utilizzazione, e dalle valutazioni di cui all', saranno definiti e riveduti ove necessario; iii) l'esercizio, la manutenzione, la sorveglianza, l'ispezione e le prove di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi siano effettuate in conformità alle procedure stabilite. Nel caso di un impianto di stoccaggio definitivo, i risultati in tal modo ottenuti sono utilizzati per verificare ed esaminare la validità delle ipotesi avanzate e per aggiornare le valutazioni di cui all' per il periodo successivo alla chiusura; iv) sia disponibile un supporto in materia d'ingegneria e di tecnologia in tutti i settori collegati alla sicurezza per tutta la durata di vita utile di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito; v) siano applicate procedure di caratterizzazione e di separazione dei rifiuti radioattivi; vi) gli incidenti significativi per la sicurezza siano tempestivamente notificati dal titolare dell'autorizzazione all'organismo di regolamentazione; vii) siano stabiliti programmi di raccolta e d'analisi dei dati rilevanti dell'esperienza di utilizzazione, ed i risultati ottenuti siano applicati, se del caso; viii) piani di declassamento di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi, diverso da un impianto di stoccaggio definitivo, siano elaborati ed aggiornati come necessario, tramite le informazioni ottenute nel corso della durata di vita utile dell'impianto, ed esaminati dall'organismo di regolamentazione; ix) piani per la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo siano elaborati ed aggiornati come necessario, tramite le informazioni ottenute nel corso della durata di vita utile dell'impianto, ed esaminati dall'organismo di regolamentazione.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-16

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