Convenzione
Art. 8
VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
In vigore dal 8 gen 2006
- VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinché:
i) prima della costruzione di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito, si proceda ad una valutazione sistematica della sicurezza e ad una valutazione ambientale che devono essere adeguate al rischio presentato dall'impianto e coprire la sua durata di vita utile;
ii) prima dell'utilizzazione di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito, siano compilate versioni aggiornate e particolareggiate delle valutazioni di sicurezza e ambientali, se ritenuto necessario, per completare le valutazioni di cui al capoverso i).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-8