Convenzione
Art. 7
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI
In vigore dal 8 gen 2006
- PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI
Ciascuna Parte contraente prende adeguate misure affinché:
i) Al momento della progettazione e della costruzione di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito, siano prese misure appropriate per limitare le eventuali incidenze radiologiche sugli individui, la società e l'ambiente comprese quelle dovute agli scarichi di effluenti od alle emissioni incontrollate;
ii) A livello della progettazione, si tenga conto dei piani teorici e, secondo i bisogni, delle disposizioni tecniche per il declassamento di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito;
iii) Le tecnologie utilizzate per la concezione e la costruzione di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito siano basate sull'esperienza, su collaudi od analisi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-7