Convenzione
Art. 4
PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA
In vigore dal 8 gen 2006
- PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA
Ciascuna Parte contraente prende adeguate misure affinché, a tutti gli stadi di smaltimento del combustibile esaurito, gli individui, la società e l'ambiente siano adeguatamente protetti contro i rischi radiologici.
Ciò facendo, ciascuna Parte contraente prende adeguate misure affinché:
i) si tenga adeguatamente conto degli effetti critici e dell'evacuazione del calore residuale prodotto durante lo smaltimento del combustibile esaurito;
ii) la produzione di rifiuti radioattivi derivanti dallo smaltimento del combustibile esaurito sia mantenuta al livello più basso che è possibile ottenere, in considerazione del tipo di politica adottata per il ciclo del combustibile;
iii) si tenga conto dei legami d'interdipendenza fra le varie tappe dello smaltimento del combustibile esaurito;
iv) sia garantita l'efficace protezione degli individui, della società e dell'ambiente mediante l'applicazione a livello nazionale di adeguati metodi di protezione dell'ambiente, approvati dall'organismo di regolamentazione nel quadro della sua legislazione nazionale, che recepisce debitamente i criteri e le norme internazionalmente approvate;
v) si tenga conto dei rischi biologici, chimici e di altra natura eventualmente connessi con lo smaltimento del combustibile esaurito;
vi) siano evitate le azioni i cui effetti, ragionevolmente prevedibili per le generazioni future, siano superiori a quelli ammessi per l'attuale generazione;
vii) si eviti d'imporre eccessive costrizioni alle generazioni future.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-4