Convenzione

Art. 4

PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA

In vigore dal 8 gen 2006
- PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA Ciascuna Parte contraente prende adeguate misure affinché, a tutti gli stadi di smaltimento del combustibile esaurito, gli individui, la società e l'ambiente siano adeguatamente protetti contro i rischi radiologici. Ciò facendo, ciascuna Parte contraente prende adeguate misure affinché: i) si tenga adeguatamente conto degli effetti critici e dell'evacuazione del calore residuale prodotto durante lo smaltimento del combustibile esaurito; ii) la produzione di rifiuti radioattivi derivanti dallo smaltimento del combustibile esaurito sia mantenuta al livello più basso che è possibile ottenere, in considerazione del tipo di politica adottata per il ciclo del combustibile; iii) si tenga conto dei legami d'interdipendenza fra le varie tappe dello smaltimento del combustibile esaurito; iv) sia garantita l'efficace protezione degli individui, della società e dell'ambiente mediante l'applicazione a livello nazionale di adeguati metodi di protezione dell'ambiente, approvati dall'organismo di regolamentazione nel quadro della sua legislazione nazionale, che recepisce debitamente i criteri e le norme internazionalmente approvate; v) si tenga conto dei rischi biologici, chimici e di altra natura eventualmente connessi con lo smaltimento del combustibile esaurito; vi) siano evitate le azioni i cui effetti, ragionevolmente prevedibili per le generazioni future, siano superiori a quelli ammessi per l'attuale generazione; vii) si eviti d'imporre eccessive costrizioni alle generazioni future.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo