Convenzione
Art. 9
USO DEGLI IMPIANTI
In vigore dal 8 gen 2006
- USO DEGLI IMPIANTI
Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinché:
i) l'autorizzazione per l'uso di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito sia basata sulle adeguate valutazioni di cui all', e subordinata all'esecuzione di un programma di entrata in servizio comprovante che l'impianto, nella sua costruzione, è conforme ai requisiti di progettazione e di sicurezza;
ii) limiti e condizioni d'uso stabiliti in base a prove, ad esperienza di utilizzazione, ed alle valutazioni di cui all', saranno definiti e riveduti ove necessario;
iii) l'utilizzazione, la manutenzione, la sorveglianza, l'ispezione ed i collaudi di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito siano effettuate in conformità alle procedure stabilite;
iv) un supporto in materia d'ingegneria e di tecnologia in tutti i settori collegati alla sicurezza sia disponibile per tutta la durata di vita utile di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito;
v) gli incidenti significativi per la sicurezza siano tempestivamente notificati dal titolare dell'autorizzazione all'organismo di regolamentazione;
vi) siano messi in opera programmi di raccolta e d'analisi dei dati rilevanti dell'esperienza di utilizzazione ed i risultati ottenuti siano applicati, se del caso;
vii) piani di declassamento per gli impianti di smaltimento del combustibile esaurito, siano elaborati ed aggiornati come necessario, tramite le informazioni ottenute nel corso della durata di vita utile dell'impianto, ed esaminati dall'organismo di regolamentazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-9