Art. 21 · RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DI UN'AUTORIZZAZIONE
Convenzione

Art. 21

21 / 44

RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DI UN'AUTORIZZAZIONE

In vigore dal 8 gen 2006
- RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DI UN'AUTORIZZAZIONE 1. Ciascuna Parte contraente fa il necessario affinché la responsabilità primaria della sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi incomba al titolare dell'autorizzazione corrispondente e prende i provvedimenti necessari affinché ogni titolare di tale autorizzazione assuma la propria responsabilità. 2. In mancanza di titolare di un'autorizzazione o di altra parte responsabile, la responsabilità spetta alla Parte contraente che ha giurisdizione sullo smaltimento del combustibile esaurito o sui rifiuti radioattivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-21