Art. 17 · MISURE ISTITUZIONALI DOPO LA CHIUSURA
Convenzione

Art. 17

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MISURE ISTITUZIONALI DOPO LA CHIUSURA

In vigore dal 8 gen 2006
- MISURE ISTITUZIONALI DOPO LA CHIUSURA Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinché, dopo la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo: i) siano conservate le pratiche richieste dall'organismo di regolamentazione riguardo alla localizzazione, alla progettazione ed al contenuto di tale impianto; ii) si provveda, ove necessario, a controlli istituzionali attivi o passivi come la sorveglianza o le limitazioni d'accesso; iii) Qualora in ogni periodo di controllo istituzionale attivo, si denoti un'emissione non programmata di materie radioattive nell'ambiente, vengano messe in opera misure d'intervento in caso di necessità.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-17