Accordo

Art. 9

In vigore dal 17 lug 2005
1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) dei precedente del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione. 2. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un formulario contenente l'elenco nominativo completo dei passeggeri, il nome e l'indirizzo dei vettore, il numero di targa del veicolo, il punto di destinazione, le date di ingresso e di uscita proposte nel e dal territorio delle due Parti Contraenti. 3. L'autobus in avaria può essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalità stabilite dalla Commissione Mista. 4. Se si verificano le condizioni previste nel par. 3 dell' del presente Accordo, l'Autorità competente del paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovrà chiedere un'autorizzazione all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente. 5. Le Autorità competenti si scambieranno un contingente annuale di moduli autorizzativi, stabiliti dalla Commissione Mista prevista dal presente Accordo.
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