Accordo
Art. 8
In vigore dal 17 lug 2005
Agli effetti del presente Accordo è considerato "servizio occasionale":
1) (viaggio a porte chiuse), vale a dire il trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;
2) viaggio di ingresso a carico e di ritorno a vuoto; il luogo di partenza è nel territorio della Parte Contraente in cui il veicolo è immatricolato;
3) viaggio di ingresso a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente per trasportare nel paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo stabilito tra il vettore ed un committente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-06-20;135#art-a-8