Accordo
Art. 11
In vigore dal 17 lug 2005
1 Un vettore con sede sociale nel territorio di una delle due Parti Contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munito, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dall' del presente Accordo e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista sull'esenzione dall'autorizzazione nei trasporti bilaterali. L'autorizzazione è valida per un viaggio di andata e ritorno.
2 Nell'effettuazione del trasporto di merci, l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicolo, nonché dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente, potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocità, a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.
3 Agli effetti del presente Accordo, un trasporto è considerato di transito, quando esso attraversa il territorio di una delle Parti Contraenti con destinazione in un paese terzo, senza carico o scarico delle merci nel territorio della Parte Contraente, nei cui territorio il veicolo ha effettuato il transito.
4 Per il trasporto di transito il vettore dovrà essere munito di autorizzazione, rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte Contraente, ad eccezione dei casi previsti nell' dei presente Accordo, salvo diverso accordo delle Autorità competenti delle Parti Contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-06-20;135#art-a-11