Accordo
Art. 10
In vigore dal 17 lug 2005
1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti dagli articoli precedenti del presente Accordo, è necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte Contraente.
2. L'autorizzazione è rilasciata a ciascun vettore che ha fatto domanda tramite le competenti Autorità dei proprio paese indirizzandola alle Autorità competenti dell'altra Parte Contraente.
3. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, il punto di destinazione, le finalità del viaggio e tutte le altre informazioni che saranno richieste dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.
4. L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente con tutta la documentazione necessaria.
5. L'Autorità competente dell'altra Parte contraente deve comunicare le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta.
6. Dopo aver ricevuto il parere favorevole dell'altra Parte Contraente, l'Autorità del Paese nel quale ha sede il vettore richiedente deve rilasciare l'autorizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-06-20;135#art-a-10