Accordo

Art. 5

In vigore dal 17 lug 2005
1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori dovrà essere eseguito in base ad apposita autorizzazione rilasciata dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti e non cedibile. 2. L'autorizzazione è rilasciata dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali, su base di reciprocità, salvo diverse intese tra le autorità medesime. 3. La durata dell'autorizzazione è stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista. 4. L'autorizzazione è attribuita per l'espletamento dei servizio regolare in base a domanda presentata dal vettore all'Autorità competente della Parte Contraente nel territorio in cui il vettore stesso ha sede. 5. La domanda deve contenere informazioni obbligatorie, quali il nome del vettore, la pianimetria dei percorso proposto con indicazione delle fermate per raccogliere o depositare i viaggiatori, l'orario (valido per l'intero anno), il chilometraggio, la frequenza e la periodicità dei viaggi, come pure le tariffe, sulla base di quanto stabilito dalla Commissione Mista Le Autorità competenti delle Parti Contraenti hanno il diritto di richiedere - se lo reputano necessario - ulteriori dettagli. 6. L'autorità competente di una delle Parti contraenti trasmette a quella dell'altra Parte Contraente le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta. 7. Le domande saranno approvate dalle Autorità competenti delle Parti contraenti sulla base delle modalità decise dalla Commissione Mista. 8. Durante tutti i viaggi, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione.
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