Accordo
Art. 2
In vigore dal 17 lug 2005
in accordo con quanto disposto dalla legislazione nazionale delle Parti Contraenti, che regola l'ingresso, l'uscita ed il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti Contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-06-20;135#art-a-2