Accordo

Art. 7

In vigore dal 17 lug 2005
1. Agli effetti dei presente Accordo, è considerato "servizio regolare di transito" il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati, in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte Contraente con destinazione in un terzo Paese senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra parte Contraente. 2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese attraversato, al quale il vettore ha presentato precedentemente la relativa domanda tramite l'Autorità competente dei Paese di appartenenza
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urn:nir:stato:legge:2005-06-20;135#art-a-7

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