Accordo
Art. 4
In vigore dal 17 lug 2005
I servizi regolari tra le Parti Contraenti sono istituiti di comune accordo dall'Autorità ompetenti delie Parti Contraenti indicate nell' del presente Accordo e sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall' del presente Accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-06-20;135#art-a-4