Accordo

Art. 23

In vigore dal 17 lug 2005
1. Al fine della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, nonché per la soluzione dei problemi correnti, si istituisce una Commissione mista, composta da rappresentanti delle Autorità competenti, con queste principali funzioni: 1) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di.viaggiatori, concordando eventualmente le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti; 2) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni di trasporto di viaggiatori e merci previsti dagli o l'esenzione da autorizzazioni nel trasporto bilaterale e di transito; 3) predisporre i modelli delle autorizzazioni previsti negli e stabilire le modalità di rilascio; 4) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo; 5) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi; 6) esaminare l'opportunità di concordare delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi. 2. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti Contraenti.
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urn:nir:stato:legge:2005-06-20;135#art-a-23

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Art. 23 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003. — Testo vigente | Portale Normativo