Accordo
Art. 23
In vigore dal 17 lug 2005
1. Al fine della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, nonché per la soluzione dei problemi correnti, si istituisce una Commissione mista, composta da rappresentanti delle Autorità competenti, con queste principali funzioni:
1) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di.viaggiatori, concordando eventualmente le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti;
2) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni di trasporto di viaggiatori e merci previsti dagli o l'esenzione da autorizzazioni nel trasporto bilaterale e di transito;
3) predisporre i modelli delle autorizzazioni previsti negli e stabilire le modalità di rilascio;
4) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;
5) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;
6) esaminare l'opportunità di concordare delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi.
2. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti Contraenti.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-06-20;135#art-a-23