Accordo
Art. 21
In vigore dal 17 lug 2005
1. Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commessa nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'Autorità competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato, decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte Contraente, l'applicazione di una delle seguenti sanzioni:
1) avvertimento al vettore di osservare le disposizioni in vigore nel paese ospitante;
2)diffida con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) e 4);
3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare il trasporto di merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione;
4) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione.
2. Le Autorità competenti di entrambe le Parti Contraenti dovranno darsi reciproca informazione delle misure intraprese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-06-20;135#art-a-21