Accordo

Art. 24

In vigore dal 17 lug 2005
Le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo, nè dagli Accordi internazionali ai quali aderiscono entrambe le Parti Contraenti, saranno risolte secondo la legislazione interna di ciascuna delle Parti Contraenti.
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urn:nir:stato:legge:2005-06-20;135#art-a-24

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Art. 24 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003. — Testo vigente | Portale Normativo