Accordo
Art. 19
In vigore dal 17 lug 2005
1. La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati ai sensi del presente Accordo dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.
2. I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.
3. Qualora dovesse essere concluso un accordo dì pagamento tra le Parti Contraenti, i pagamenti effettuati in virtù del presente articolo avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-06-20;135#art-a-19