Accordo
Art. 14
In vigore dal 17 lug 2005
1. I vettori di una delle Parti Contraenti non possono eseguire trasporto di merci tra due luoghi all'interno del territorio dell'altra Parte Contraente.
2. È altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti Contraenti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo e viceversa. salvo diversa decisione della Commissione Mista che stabilisce apposito contingente di autorizzazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-06-20;135#art-a-14