Accordo
Art. 13
In vigore dal 17 lug 2005
L'autorizzazione non è cedibile a terzi e può essere utilizzata solo dal vettore al quale è stata rilasciata. Tale autorizzazione dà diritto al vettore di effettuare il trasporto con un veicolo o complesso di veicoli (veicolo con rimorchio/semi-rimorchio, senza rimorchio, articolato), durante il periodo di validità specificato nell'autorizzazione, comunque non superiore ad un anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-06-20;135#art-a-13