Accordo

Art. 13

In vigore dal 17 lug 2005
L'autorizzazione non è cedibile a terzi e può essere utilizzata solo dal vettore al quale è stata rilasciata. Tale autorizzazione dà diritto al vettore di effettuare il trasporto con un veicolo o complesso di veicoli (veicolo con rimorchio/semi-rimorchio, senza rimorchio, articolato), durante il periodo di validità specificato nell'autorizzazione, comunque non superiore ad un anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-06-20;135#art-a-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 13 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003. — Testo vigente | Portale Normativo