Accordo

Art. 15

In vigore dal 17 lug 2005
1. Le Autorità competenti delle due Parti Contraenti determinano, in conformità con la legislazione nazionale, i requisiti di capacità tecnica e professionale che i vettori di trasporto debbono soddisfare, l'idoneità dei veicolo, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i passeggeri trasportati. 2. Le condizioni di polizza debbono comunque essere conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.
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urn:nir:stato:legge:2005-06-20;135#art-a-15

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