Accordo

Art. 17

In vigore dal 17 lug 2005
1. Le autorizzazioni ed altri documenti di trasporto richiesti in virtù del presente Accordo, devono essere tenuti a bordo del veicolo durante i viaggi e soggetti al controllo da parte dei rappresentanti delle Autorità competenti delle Parti Contraenti. 2. I documenti di trasporto devono essere completati prima di intraprendere il viaggio. 3. Nel caso in cui le dimensioni ed il peso del veicolo che viaggia carico o a vuoto superino gli standards, consentiti stabiliti nel territorio dell'altra Parte, il vettore deve richiedere un'autorizzazione speciale alle Autorità competenti dell'altra Parte Contraente. 4. I trasportatori ed il personale impegnato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme e le disposizioni relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio di ciascuna Parte Contraente. 5. In caso di violazione delle norme e delle disposizioni di cui al punto 4 del presente articolo, si risponde davanti alle Autorità del Paese Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.
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urn:nir:stato:legge:2005-06-20;135#art-a-17

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