Accordo

Art. 20

In vigore dal 17 lug 2005
Le Parti Contraenti, nel rispetto dei controlli di natura doganale, di frontiera e sanitaria, applicheranno le disposizioni degli Accordi internazionali da esse firmate, mentre, al fine di regolamentare le questioni non coperte dai suddetti Accordi, si dovrà applicare la legislazione di ciascuna Parte Contraente.
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urn:nir:stato:legge:2005-06-20;135#art-a-20

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