Accordo
Art. 25
In vigore dal 17 lug 2005
1. I conducenti ed il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare la legislazione in vigore nella Parte Contraente in cui si svolge il trasporto e in particolare le norme nazionali che regolano l'entrata e la permanenza nei rispettivi territori.
2. Le Parti Contraenti si riservano in generale il diritto di derogare alla libertà di movimento reciprocamente concordata nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze di sicurezza dello Stato anche sotto forma di regolamentazione del movimento di merci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-06-20;135#art-a-25