Accordo

Art. 22

In vigore dal 17 lug 2005
1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte per via di consultazioni e negoziazioni bilaterali fra le Autorità competenti delle Parti Contraenti. 2. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti incaricate della realizzazione dei presente Accordo sono: da parte della Repubblica italiana: Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti; da parte della Repubblica dei Kazakhstan: Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni.
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urn:nir:stato:legge:2005-06-20;135#art-a-22

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Art. 22 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003. — Testo vigente | Portale Normativo