Art. 24
Accordo

Art. 24

24 / 26
In vigore dal 17 lug 2005
Le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo, nè dagli Accordi internazionali ai quali aderiscono entrambe le Parti Contraenti, saranno risolte secondo la legislazione interna di ciascuna delle Parti Contraenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-06-20;135#art-a-24