Accordo

Art. 1

In vigore dal 17 lug 2005
ALLEGATO ACCORDO SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE Dl PASSEGGERI E MERCI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dei Kazakhstan, successivamente denominati "Parti Contraenti", al fine di facilitare la regolamentazione del trasporto internazionale di merci e passeggeri su strada tra i due paesi, come pure il transito attraverso i loro territori, e in considerazione degli interessi reciproci, hanno concordato quanto segue: in conformità con il presente Accordo, i veicoli stradali di ciascuna Parte Contraente hanno il diritto di effettuare il trasporto di passeggeri e merci verso il o in provenienza dal territorio nazionale dell'altra Parte contraente, come pure in transito attraverso i loro territori, a patto che essi siano registrati sul territorio di una delle Parti Contraenti.
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urn:nir:stato:legge:2005-06-20;135#art-a-1

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