Accordo

Art. 9

In vigore dal 17 giu 2005
1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione. 2. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un formulario contenente l'elenco nominativo completo dei viaggiatori, 3. L'autobus in avaria può essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalità stabilite dalla Commissione Mista. 4. Nel caso previsto dal punto 3) dello stesso del presente Accordo, l'Autorità competente del Paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovrà chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte Contraente. Le Autorità competenti si scambieranno un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione Mista di cui all' del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:2005-05-27;103#art-a-9

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