Accordo
Art. 26
In vigore dal 17 giu 2005
Ai fini della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, nonché per la soluzione dei problemi correnti, si istituisce una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorità competenti, con queste principali funzioni:
1) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalità dì esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti;
2) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di viaggiatori e merci previsti dagli o l'esenzione da autorizzazione nel trasporto bilaterale e di transito;
3) predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli e stabilire le modalità di rilascio;
4) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito all'applcazione del presente Accordo;
5) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;
6) esaminare l'opportunità di concordare delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principia della reciprocità, e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi.
2. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti Contraenti.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-05-27;103#art-a-26