Accordo
Art. 23
In vigore dal 17 giu 2005
1) La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.
2) I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.
3) Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti Contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo te disposizioni di quest'ultimo Accordo,
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-05-27;103#art-a-23