Accordo
Art. 25
In vigore dal 17 giu 2005
1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte per via di consultazioni e negoziazioni bilaterali tra le Autorità delle Parti Contraenti.
2. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti incaricate della realizzazione dei presente Accordo sono:
per il Governo della Repubblica italiana
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per il Governo della Repubblica di Belarus:
il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-05-27;103#art-a-25