Accordo

Art. 27

In vigore dal 17 giu 2005
La legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle convenzioni internazionali alle quali aderiscono entrambe le Pani Contraenti.
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urn:nir:stato:legge:2005-05-27;103#art-a-27

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Art. 27 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003. — Testo vigente | Portale Normativo