Accordo

Art. 29

In vigore dal 17 giu 2005
1. Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della ricezione dell'ultima notifica per iscritto per canali diplomatici sull'adempimento dello Parti Contraenti delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore. 2. Il presente Accordo sarà valido per un periodo di un anno e resterà valido per i successivi periodi di un anno se nessuna delle Parti Contraenti notificherà per iscritto e per i canali diplomatici all'altra Parte Contraente, almeno tre mesi prima della scadenza del termine corrente di validità, la sua intenzione di denunciarlo. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Minsk il 3 giugno, in due esemplari originali in lingua italiana e in lingua bielorussa entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo Per il Governo della Repubblica italiana della Repubblica di Belarus Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2005-05-27;103#art-a-29

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Art. 29 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003. — Testo vigente | Portale Normativo