Accordo
Art. 24
In vigore dal 17 giu 2005
Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commessa nel territorio dell'altra Parte contraente, l'Autorità competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato, decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte Contraente - l'applicazione di nnaa delle seguenti sanzioni:
1. avvertimento;
2. diffida con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) o 4);
3. sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare il trasporto di merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione;
4. revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-05-27;103#art-a-24