Accordo

Art. 19

In vigore dal 17 giu 2005
1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportatì. 2. Le parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea importazione nei rispettivi territori nazionali.
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urn:nir:stato:legge:2005-05-27;103#art-a-19

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