Accordo

Art. 15

In vigore dal 17 giu 2005
1. I requisiti di capacità tecnica e professionale delle imprese, l'idoneità del veicolo, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i passeggeri trasportati,.. sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionalì, dagli organi competenti del Paese dì immatricolazione del veicolo. 2. Le condizioni di polizza debbono comunque essere conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.
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urn:nir:stato:legge:2005-05-27;103#art-a-15

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