Accordo

Art. 14

In vigore dal 17 giu 2005
1. Non è permesso assumere sul territorio dell'altra parte Contraente carichi di merci da scaricare sul territorio della stessa Parte. 2. È altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo e viceversa, salvo diversa decisione della Cornanissione Mista che stabilisce apposito contingente di autorizzazioni e salvo apposita autorizzazione del Paese terzo, se necessaria.
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urn:nir:stato:legge:2005-05-27;103#art-a-14

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Art. 14 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003. — Testo vigente | Portale Normativo