Accordo
Art. 10
In vigore dal 17 giu 2005
1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti dagli articoli precedenti del presente Accordo è necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte Contraente.
2. L'autorizzazione è rilasciata all'impresa in base a domanda indirizzata all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente.
3. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalità del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.
4. L'autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette le domande ammesse all'autorità competente dell'altra Parte Contraente corredandole di tutta la documentazione necessaria.
5. L'Autorità competente dell'altra Parte Contraente comunicherà le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Dopo aver ricevuto, il parere favorevole dell'altra Parte Contraente l'Autorità del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-05-27;103#art-a-10