Accordo

Art. 7

In vigore dal 17 giu 2005
1. Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto dì viaggiatori effettuato in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte Contraente con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte Contraente. 2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese attraversato, alla quale l'impresa ha presentato la relativa domanda tramite l'Autorità del Paese dì appartenenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-05-27;103#art-a-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo