Accordo
Art. 12
In vigore dal 17 giu 2005
1. Per i trasporti di merci sotto elencati non sono necessarie le autorizzazioni di cui al precedente , salvo che le normative che regolano l'ingresso, l'uscita ed il transito delle merci nei e dai territori delle due Parti Contraenti non abbiano bisogno di autorizzazioni specifiche di altre Autorità competenti.
1) i trasporti funebri;
2) i trasporti di materiale destinato alle esposizionì;
3) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
4) i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;
5) i trasporti postali;
6) i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali;
7) i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione;
8) i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;
9) lo spostarnento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabiie nel territorio dell'altro Stato contraente, nonché il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. I1 proseguimento del trasporto con veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosì dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;
10) i trasporti di api e avannotti.
2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione ai sensi del presente articolo, può avere variazioni in sede di Commissione Mista.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-05-27;103#art-a-12