Accordo
Art. 13
In vigore dal 17 giu 2005
1. L'autorizzazione non è cedibile e dà diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchi, autotreno, autoarticolato), entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno.
2. Nel caso di complesso di veicoli si può utilizzare un rimorchio o un semirimorchio immatricolato nel territorio dell'altra Parte Contraente
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-05-27;103#art-a-13