Accordo

Art. 18

In vigore dal 17 giu 2005
1) I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto. 2) La Commissione Mista potrà proporre facilitazioni di carattere fiscale, che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.
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urn:nir:stato:legge:2005-05-27;103#art-a-18

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Art. 18 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003. — Testo vigente | Portale Normativo