Accordo

Art. 11

In vigore dal 17 giu 2005
1. L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle due Parti Contraenti, che effettua il trasporto di merci deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi e di transito, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dall' e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista sull'esenzione dall'autorizzazione nei trasporti bilaterali. L'autorizzazione è valida per un viaggio di andata e ritorno. 2. Nell'effettuazione del trasporto di merci, l'ingresso, il movimento e la permanenza del veicolo, nonché dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente, potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocità, a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze dì sicurezza dello Stato. 3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di uno dei due Stati contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio dello Stato contraente attraverso il quale il transito ha luogo.
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