Accordo

Art. 3

In vigore dal 17 giu 2005
1. Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati. 2. Con tale servizio si è autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori al capolinea e nelle altre località stabilite. 3. Ai fini del servizio si è obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali che regolano i servizi di linea per trasporto di persone.
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urn:nir:stato:legge:2005-05-27;103#art-a-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003. — Testo vigente | Portale Normativo