Accordo
Art. 4
In vigore dal 17 giu 2005
I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti indicate nell' del presente Accordo e sulla base delle determinazioni della Commissione Masta prevista dall'.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-05-27;103#art-a-4